Il testamento è da sempre un documento foriero di liti e discordie. Una delle problematiche in cui spesso ci si imbatte nell’analisi dei testamenti olografi è sicuramente rappresentato dalla possibile presenza di una mano guidata.
Il testamento olografo, infatti, in virtù dell’articolo 602 codice civile.: “Deve essere scritto per intero, datato e firmato dal testatore.
Questo tipo di scheda testamentaria può essere scritto con qualsiasi mezzo (penna, matita, diamante, carbone, etc.) e su qualsiasi strumento (carta, muro, etc ), purché idoneo a fissare la grafia. Può inoltre essere scritto su fogli diversi purchè tra di essi vi sia un collegamento materiale (come per es. la numerazione dei fogli) e tra le disposizioni sottoscritte alla fine vi sia un collegamento sostanziale dato per es. dalla concatenazione dei periodi o dal richiamo al contenuto di altro foglio, in modo da potersi stabilire che i vari fogli contengano un unico testamento attribuibile a quel testatore ( Cass. civ.,20.7.1979, n.4329, Mass. Giur. It. 1979; Cass. civ., 4.7.1953, n. 2100, Giust. Civ. 1953).
In realtà non esiste un "segno" proprio della mano guidata, tuttavia, la presenza contestuale di determinati e specifici indici può orientare verso un giudizio di mano guidata.
L'indagine tesa alla verifica della presenza di una mano guidata necessita di un accurato studio, anche al fine di escludere che le caratteristiche riscontrate nella scrittura e che hanno fatto propendere per la mano guidata, possano avere, invece, una diversa origine.
Anche la Giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta sul punto, affermando che è nullo il testamento olografo se il defunto lo ha scritto sì di suo pugno, ma la sua mano, ormai tremula, malata e incerta, sia stata guidata sul foglio da una terza persona. E ciò vale anche se l’atto è del tutto conforme alla volontà dell’interessato.
Il testamento olografo, quindi, è nullo ex articolo 606 codice civile sia nel caso in cui l’atto sia scritto da persona diversa dal testatore, sia nel caso in cui un terzo conduca la mano del testatore (Cass. civ., sez. II, 24.3.2004, n. 5907, Guida al diritto 2004, 19,19; Cass. civ., sez. II, 17.3.1993, n.3163, Mass. Giur. It. 1993) o sorregga la penna contribuendo alla formazione delle lettere ( Cass. civ., sez. II, 7.7.2004, n. 12458, Guida al diritto, 2004) anche senza sovrapporsi alla volontà del testatore, ma rendendo la mano dello stesso inerte e passivo (Corte di Appello di Milano, 17.7.1953), perché in questi casi non si verifica un aiuto nella redazione dell’atto ma una sostituzione.
Resta viceversa pienamente valido il testamento olografo se il terzo si limita a sorreggere la mano del testatore per eliminare scarti e tremolii, senza di fatto influire sul prodotto grafico (Cass.civ., sez II, 7.1.1992, n. 32, Giur. It. 1992, I,1,1470).
Vincenzo Romano
Antonio Pascale
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