Il testamento olografo è disciplinato dall'art. 602 del codice civile. E' il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Requisiti essenziali del testamento olografo sono pertanto: l’olografia: esso deve essere composta dalla mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura. La mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullità del testamento;
la data: il testamento deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento. La mancanza della data comporta l'annullabilità del testamento olografo. L'art. 606, infatti, non inserisce tale requisito tra quelli previsti a pena di nullità. La data è necessaria per stabilire quale testamento prevale fra molteplici versioni scritte nel tempo dallo stesso testatore: il testamento con data più recente è esecutivo e invalida quelli anteriori e la sottoscrizione: il codice civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall'autore dell'atto. La sottoscrizione deve essere autografa, deve essere apposta alla fine del documento, può anche non indicare nome e cognome ma deve in ogni caso essere idonea a designare con certezza la persona del testatore (art. 602 c.c.). L'art. 606 c.c. prevede la nullità in caso di mancanza del requisito della sottoscrizione.
Durante la perizia il testamento va osservato minuziosamente nella sua globalità per poi passare ai dettagli.
Gli elementi grafici che possono consentire una corretta valutazione dell’autenticità o meno del testamento olografo, ancor più che in altre operazioni peritali, sono quelli legati alla spontaneità o meno del gesto ed in particolare ai cosiddetti gesti fuggitivi, che in quanto tali, sfuggono al controllo volontario dello scrivente.
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